Trasparenza Rifiuti
3.1.b Recapiti
RECAPITI
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti
Tariffe e rapporti con gli utenti
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
UFFICIO TRIBUTI: 081 906721
mail: tributi@comunebarano.it
pec: protocollo@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 21 – 80072 Barano d’Ischia
– GIORNI ED ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO: MARTEDì E GIOVEDì DALLE 09:00 – 13:00/15:30 – 17:30
Raccolta e trasporto rifiuti
BARANO MULTISERVIZI S.R.L.
NUMERO VERDE 800910207
ATTIVO IL MARTEDI' ED IL GIOVEDI' DALLE 10.00 ALLE 11.30
mail: amministrazionebms19@gmail.com
Pec: baranomultiservizi@pec.it
Sede Operativa: S.S. 270 KM 5 – 80072 – Barano d’Ischia
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA: UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
INFOLINE: 081 906742
utc@comunebarano.it
3.1.c Modulistica reclami
Segnalare ogni eventuale disservizio o difformità al fine di poter attivare per tempo i necessari controlli.
– alla Barano Multiservizi relativamente al servizio di raccolta e trasporto rifiuti
– all’Ufficio Tributi relativamente alla gestione delle tariffe
Modulistica per l’invio di reclami per la raccolta e trasporto rifiuti:
La richiesta può essere presentata con la seguente modalità:
– via PEC: baranomultiservizi@pec.it
– via mail amministrazionebms19@gmail.com
Modulistica per l’invio di reclami per la gestione delle tariffe
La richiesta può essere presentata con la seguente modalità:
– via PEC: protocollo@pec.comunebarano.it
– via mail tributi@comunebarano.it
– presentandosi direttamente all’Ufficio Protocollo aperto con i seguenti orari:
martedì: dalle 09,00 alle 13,00
martedì e giovedì pomeriggio: dalle 15,30 alle 17,30
3.1.d Calendario ed orari di raccolta
La Barano Multiservizi s.r.l. ha adottato fin dal 2008 una tipologia di servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche che prevede 23 PUNTI DI STAZIONAMENTO in diverse fasce orarie
nelle varie zone focali del Comune.
IL CALENDARIO DI RACCOLTA RISULTA ESSERE ATTUALMENTE IL SEGUENTE:
UTENZE DOMESTICHE –PUNTI DI STAZIONAMENTO
ORGANICO 3/7 (LUNEDÌ/MERCOLEDÌ/VENERDÌ)
CARTA E CARTONE 1/7 (GIOVEDÌ)
MULTIMATERIALE 1/7 (MARTEDÌ)
SECCO NON DIFFERENZIATO 1/7 (MERCOLEDÌ)
VETRO 1/7 (SABATO)
UTENZE NON DOMESTICHE – RACCOLTA A DOMICILIO
ORGANICO 3/7 (LUNEDÌ/MERCOLEDÌ/VENERDÌ)
CARTA E CARTONE 6/7 (TRANNE DOMENICA)
MULTIMATERIALE 1/7 (MARTEDÌ)
SECCO NON DIFFERENZIATO 2/7 (LUNEDÌ’/VENERDÌ)
VETRO 1/7 (SABATO)
**Solo per gli INGOMBRANTI/RAEE/SFALCI E POTATURE/INDUMENTI USATI è previsto il conferimento presso il Centro di Raccolta (sito in Cava Pallarito – località Toccaneto) aperto alle utenze domestiche e non domestiche il GIOVEDÌ dalle ore 07.00 alle ore 12.00 PREVIA PRENOTAZIONE (cfr ordinanza sindacale n. 27 del 22/11/2018 in uno al modulo di prenotazione che si allega).
3.1e Campagne straordinarie
3.1.j Regole per il calcolo della tariffa
Tariffa per le utenze domestiche
1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.
2. 2. Per le utenze domestiche, la quota fissa di cui all'articolo 13 comma 3 si applica in ragione della superficie tassabile; la quota variabile è invece diversificata sulla base del numero di occupanti, in modo che sia rispettato il criterio di proporzionalità e si applica anch'essa in ragione della superficie tassabile. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
3.1.k Eventuali riduzioni
RIDUZIONE PER RECUPERO RIFIUTI SPECIALI
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
3. La riduzione fruibile di cui al comma precedente non potrà essere superiore al 30% della superficie dei locali, ove si producono tali rifiuti, e sarà applicata a condizione che la quantità di rifiuti recuperati, ad eccezione degli imballi secondari e terziari, abbia un valore minimo pari al 50% della produzione dei rifiuti calcolata mediante applicazione del Kd (Kg/m2anno) di produzione specifica per categoria di attività di cui alla tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999, moltiplicato per le relative superfici messe a ruolo.
Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di gennaio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato dellamoltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo di cui alla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 della categoria corrispondente. L’eventuale riduzione, riferita all’annualità precedente, sarà computata a conguaglio sull’annualità in corso. Hanno diritto a tale riduzione anche le attività che dimostrino di aver effettuato notevoli investimenti per diminuire la mole di rifiuti da conferire, ma in tal caso la dichiarazione non va presentata annualmente.
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.200 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, previa richiesta con idonea documentazione allegata da presentarsi entro il mese di gennaio nell'anno di riferimento.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Tale riduzione è dovuta a condizione che le circostanze di cui sopra abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
AGEVOLAZIONI
1. La tariffa si applica in misura ridotta, con una riduzione del 30% solo agli stabilimenti nell'arco dell'anno solare e che risultino iscritti in banca dati per tutto l’anno solare. In tal caso, resta inteso che il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad annomsolare e non sugli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento balneare (arenile), a nulla valendo eventuali denunce di iscrizione e cessazione nel corso dell'anno. Tale riduzione non può trovare applicazione analogica per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a meno che non siano dotate di licenze stagionali.
2. La tariffa viene ridotta del 50%, per la durata di un anno, per le nuove attività commerciali (nuova apertura e/o subingresso) che non abbiano alcun rapporto di continuità con i precedenti titolari/gestori (per rapporto di continuità deve intendersi qualsiasi situazione tesa solo ad ottenere tale riduzione). La riduzione del 50% non potrà comunque superare gli € 1.000,00.
ESENZIONI
In applicazione del Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto 2013, considerando l'abrogazione del comma 19 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2010 convertito in Legge n. 214/2010, l'esenzione, limitatamente ad un solo immobile ove risulta la residenza anagrafica, dal pagamento della tariffa si applica ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) le abitazioni di residenza anagrafica utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non ossedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dall'assegno sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto;
b) le abitazioni di residenza anagrafica utilizzate da nuclei familiari in cui sia presente una persona invalida al 100% con un reddito complessivo annuo dei conviventi non superiore a € 16.000,00; L'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno per il quale è richiesta l'esenzione o entro trenta giorni da quando si configurano i requisiti per ottenerla ed è valida anche per gli anni successivi fino a nuova comunicazione e fino al mantenimento delle predette condizioni. Nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini, l'esenzione avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione tardiva della domanda di esenzione.
All'istanza dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: nel caso di richiesta di esenzione di cui al punto a)
– documentazione INPS da cui si rilevi quanto dichiarato;
– dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
– documento di riconoscimento in corso di validità nel caso di richiesta di esenzione
– certificazione di invalidità;
– modello ISEE;
– documento di riconoscimento in corso di validità
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, o della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3.1.l Atti approvazione tariffa
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.06.2022
3.1.m Regolamento TARI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2021
3.1.n Modalità di pagamento ammesse
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite
Modello Semplificato F24
Costo commissione – Gratuito
Il modello verrà inviato insieme all'avviso di pagamento TARI
3.1.o Scadenze per il pagamento
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso
Rate di scadenza TARI 2022 Comune di Barano d’Ischia:
Prima rata 31 Ottobre
Seconda rata 30 Novembre
Terza rata 31 Gennaio
Quarta rata 28 Febbraio
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Ottobre
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso
Rate di scadenza TARI 2022 Comune di Barano d’Ischia:
Prima rata 31 Ottobre
Seconda rata 30 Novembre
Terza rata 31 Gennaio
Quarta rata 28 Febbraio
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Ottobre
3.1.p Informazioni per omesso pagamento
SANZIONI E PENALITÀ
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell’articolo 29, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina vigente. In caso di comunicazione di fine possesso o detenzione pervenuta oltre i termini prescritti dal presente regolamento il Comune, qualora ravvisi gli estremi per cessare l'utenza con decorrenza anticipata, applicherà una sanzione amministrativa in ragione del mancato rispetto delle norme regolamentari ai sensi della normativa vigente, che verrà riscossa con separato atto.
INTERESSI
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale con l’incremento che il Comune riterrà eventualmente di dover applicare ai sensi dell’articolo 1, comma 165 della Legge 296/2006 con apposito provvedimento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui divenuti esigibili
3.1.q Segnalazioni errori importi
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile
I contribuenti che debbano segnalare eventuali errori nella determinazione del dovuto TARI possono contattare direttamente l'UFFICIO TRIBUTI allo 08119303632 oppure inviare una mail all’indirizzo tributi@comunebarano.it
3.1.r Documenti di riscossione on line
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Per tutti i contribuenti interessati, è possibile ricevere copia dell'avviso di pagamento TARI anche via mail e/o PEC.
Per attivare questa modalità di trasmissione è sufficiente comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica all'UFFICIO TRIBUTI inviando una mail a tributi@comunebarano.it
3.1.s Comunicazioni ARERA
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
Arera Delibere e Atti
Arera Determine
Arera News
Ultimo aggiornamento
28 Novembre 2022, 16:29